Art. 16.
(Associazioni musicali).

      1. La qualifica di associazione musicale è attribuita dal CNM, sentiti la regione e il comune in cui ha sede l'associazione, sulla base dei seguenti requisiti:

          a) assenza di fini di lucro;

          b) presenza nello statuto di garanzie volte ad assicurare la libertà di espressione artistica e il pluralismo delle scelte culturali;

          c) affidamento della presidenza o della direzione artistica dell'associazione a personalità del mondo musicale;

          d) definizione dell'attività minima dell'associazione sulla base di un programma triennale;

          e) radicamento territoriale dell'associazione, nonché svolgimento di attività di ricerca e di formazione.

 

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      2. Il CNM sostiene l'attività delle associazioni musicali sulla base dei programmi di cui al comma 1.